Nel mondo affascinante della viticoltura e dell’enologia, la complessa rete di tradizioni, territori e tecniche di lavorazione ha dato vita ad una vasta gamma di vini, ognuno con storie e caratteristiche uniche. Tra queste categorie emerge il concetto di vino varietale, un’espressione che si inserisce nell’ambito del processo di riorganizzazione del sistema europeo di certificazione dei vini, avviato nel 2008.
Le Denominazioni DOC e DOCG sono state incorporate nella più ampia categoria dei vini DOP, acronimo di Denominazione di Origine Protetta, mentre i vini IGT sono divenuti vini IGP, Indicazione Geografica Protetta. Nell’ambito di questa riforma, i vini varietali sono emersi come una categoria autonoma, separata da quelle con denominazione di origine o indicazione geografica.
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La categoria dei vini varietali si presenta come un crocevia affascinante tra tradizione e innovazione. Pur non essendo vincolati alle restrizioni territoriali dei vini DOP o IGP, il vino varietale offre la possibilità di lavorare con maestria e creatività per creare prodotti distinti e memorabili. La capacità di sperimentare con vitigni selezionati offre un terreno fertile per l’innovazione, consentendo ai nostri enologi di esplorare nuove combinazioni e profili aromatici.
In questo articolo conosceremo il vino varietale attraverso la sua definizione. Inoltre presenteremo le caratteristiche dei nostri vini varietali sfusi e i requisiti che li contraddistinguono.
Vino varietale definizione
Come anticipato, la dicitura “vino varietale” si inserisce nell’ambito del processo di riorganizzazione del sistema europeo di certificazione dei vini, iniziato nel 2008 e volto ad uniformare le sigle adottate per il riconoscimento di questi prodotti. Così, i vini che in precedenza erano noti come “vini da tavola” sono stati suddivisi in due categorie: da una parte i vini varietali, dall’altra i vini generici.
I vini varietali italiani, benché privi di denominazione di origine o indicazione geografica protetta, sono quelli per i quali è possibile indicare in etichetta il vitigno e l’annata di produzione, senza alcun riferimento al territorio che ne ha dato origine. I vini generici, invece, derivano da vini autorizzati senza vincoli di territorialità.
Detto in altre parole, il vino varietale, a differenza dei prodotti a marchio DOP e IGP, non ha alcun legame con il vitigno e la zona geografica di coltivazione. I vini varietali italiani devono però essere prodotti, per almeno l’85% della loro base ampelografica, a partire da uve di specifici vitigni non autoctoni espressamente indicati dalla legge.
I vini varietali di Vinicola Vedovato Mario
Il vino varietale sfuso di Vinicola Vedovato Mario viene sottoposto a chiarifica, per garantirne la stabilità proteica, oltre ad una microfiltrazione. A richiesta, il nostro vino varietale può subire trattamento per la stabilità tartarica e dolcificazione in conformità dei relativi disciplinari.
L’elenco dei vini varietali è il seguente: Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, Merlot e Syrah.
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Vini varietali italiani e certificazioni
È importante sapere che, affinché i vini varietali possano essere commercializzati con tale denominazione, devono ottenere una specifica certificazione e, contestualmente, sottoporsi ad una serie di controlli da parte di organismi designati. Il vino varietale è inoltre sottoposto alla complessa normativa vitivinicola, volta a garantire piena tracciabilità del prodotto.
A seguito delle indicazioni europee, i vari legislatori nazionali hanno adottato appositi provvedimenti per garantire il rispetto delle indicazioni comunitarie. In Italia, i primi riferimenti normativi sono il DM MIPAAF del 23 dicembre 2009 e il DM 381 del 19 marzo 2010, in cui i vini varietali sono definiti come “vini senza DOP o IGP designati con il nome del vitigno” e come “i vini designati con le indicazioni del nome di una o più varietà di uve da vino”.
Infine, è il DM del 19 marzo 2010 a prevedere che i vini varietali possano riportare in etichetta sia l’annata di produzione sia il vitigno. Questo a condizione che siano sottoposti a certificazione da parte di un apposito ente. Al contrario non è ammesso alcun riferimento al territorio di produzione, che rimane prerogativa esclusiva dei vini a Denominazione di Origine o a Indicazione Geografica.
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